Regolamento Deroghe - Assenze degli studenti
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Ai fini della validità degli anni scolastici per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. L’articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che
“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a
quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite
[dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati”. Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
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Uffici responsabili
Tempi
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Normativa
C.M. MIUR n. 20 del 4/03/2011