Consiglio di Istituto

Si occupa della gestione e della trasparenza amministrativa degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Nelle scuole secondarie superiori con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Principali compiti e funzioni

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Il Consiglio di istituto delibera, inoltre, in ordine:

  • alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  • alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
  • all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
  • ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
  • all'adesione a reti di scuole e consorzi;
  • all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  • alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
  • all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
  • all'acquisto di immobili.

Al Consiglio d' Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
contratti di sponsorizzazione;
contratti di locazione di immobili;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

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Sede

I.I.S. Via Roma 298 - "Ex E. Majorana/Ex L. Pisano"

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